Art. 6.

      1. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione prevista dal medesimo articolo. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.
      Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
      Al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i verbali e le memorie

 

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concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito ove esso sia stato esperito.
      Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.
      Per le somme corrisposte in sede di conciliazione in favore della lavoratrice o del lavoratore, ai fini fiscali l'imposta è applicata con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A seguito dell'avvenuto riconoscimento, in sede di conciliazione, di un rapporto di lavoro, salvo il dovere di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, non possono essere applicate sanzioni civili e amministrative».