1. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). - Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione prevista dal medesimo articolo. Il verbale costituisce titolo esecutivo a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
Al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i verbali e le memorie